Art. 304 - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti., Art. 113. - Ripartizioni parziali.

Corte di Cassazione (27163/2023) – Liquidazione coatta amministrativa: è opponibile alla procedura la sentenza di condanna nei confronti del soggetto poi sottoposto a quella procedura anche se non ancora passata in giudicato.

Corte di Cassazione, Sez. IV, lavoro, 22 settembre 2023, n. 27163 – Pres. Roberto Bellè, Rel. Andrea Zuliani.

Liquidazione coatta amministrativa – Sentenza di condanna nei confronti di soggetto poi sottoposto a quella procedura – Stato passivo – Opponibilità a quella procedura anche se non ancora passata in giudicato – Indiretto richiamo delle disposizioni in tema di fallimento – Ammissibilità - Fondamento - Commissario – Possibilità di proseguire il relativo giudizio in sede di impugnazione.

Data di riferimento: 
22/09/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]