Art. 295 - Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale., Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione.

Procura Generale della Corte di Cassazione - La cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non può essere assoggettata a fallimento dato che l’art. 14 D.lgs. n. 112/2017, l'assoggetta solo a liquidazione coatta amministrativa.

Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 giugno 2023 (data della pronuncia) – Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, Rel. Guido Mecolino.

Cooperative sociali e loro consorzi - D.lgs. 112/2007 – Acquisizione di diritto della qualifica di imprese sociali – Insolvenza – Assoggettabilità solo a liquidazione coatta amministrativa – Fallibilità – Esclusione.

Data di riferimento: 
07/06/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]