Art. 277 - Creditori posteriori., Art. 2. - Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

Tribunale di Rimini – Crisi da sovraindebitamento e procedura ex art. 14 ter L. 3/2012: lo stipendio del debitore deve considerarsi non liquidabile nel rispetto dei limiti di impignorabilità fissati dall’art. 545 c.p.c.

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 05 marzo 2020 – Pres. Francesca Miconi, Giudici Maura Mancini e Maria Carla Corvetta.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Art. 14 ter, sesto comma, lettere a) e b), L. 3/2012 - Crediti ed emolumenti che devono considerarsi esclusi – Cumulabilità – Stipendi – Parte che deve rimanere nella disponibilità del debitore – Necessario rispetto dei limiti di impignorabilità di cui all’art, 545 c.p.c.

Data di riferimento: 
05/03/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]