Corte di Cassazione (17497/2024) - Liquidazioni coatte amministrative aperte in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006: regime da applicarsi nel caso delle domande di credito proposte tardivamente.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 21/02/2025 - 11:45Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 giugno 2024, n. 17497 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.
Liquidazione coatta amministrativa – Procedura aperta in data successiva al D. Lgs. 5/2006 Domanda tardiva di credito – Esame – Regime da applicarsi.
Per le liquidazioni coatte amministrative aperte in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 la domanda tardiva di credito deve sì essere indirizzata al commissario liquidatore e da questi valutata nell’ambito di un progetto di stato passivo da depositare nella cancelleria del Tribunale, ma deve comunque essere decisa in udienza da un giudice istruttore, secondo le forme degli artt. 93-97 l.fall. (necessariamente nei limiti di compatibilità, per quanto ciò non sia espressamente previsto), con decreto impugnabile ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. Tale lettura è in linea con l’assetto della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dalla legge fallimentare, ove il deposito in cancelleria dello stato passivo delle domande tempestive, formato dal commissario liquidatore, segna il passaggio da una fase di natura amministrativa a una fase di natura giurisdizionale, connotata da un più ampio “statuto di tutela”, che accomuna tutti i ricorsi menzionati nel secondo comma dell’art. 209 l.fall., e dunque non solo le impugnazioni, ma anche le domande tardive. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)
[nello stesso senso, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2022, n. 12119 https://www.unijuris.it/node/6321 [2] e Cassazione civile, Sez. I, 13 Settembre 2017, n. 21216 https://www.unijuris.it/node/3750 [3]].