Tribunale di Bergamo– Liquidazione controllata: possibilità di accertamento incidenter tantum della nullità di un trust, considerato atto in frode ai creditori.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 18/02/2025 - 11:44Tribunale di Bergamo, 04 dicembre 2024 (data di decisione) – Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta, Consigliere relatore dott.ssa Maria Magrì
Liquidazione controllata – Trust – Atto in frode ai creditori – Nullità – Accertamento incidenter tantum.
In tema di liquidazione controllata, nell’ambito della verifica della sussistenza dei requisiti necessari all’apertura della procedura e di accertamento dello stato di sovraindebitamento-, il Tribunale può svolgere incidenter tantum una valutazione in ordine alla nullità di un atto istitutivo di un trust, perfezionato diversi anni prima dal debitore, stante da un lato la rilevabilità d’ufficio della nullità (art. 1421 c.c.) e dall’altro l’obbligo del Giudice di pronunciare nei limiti della domanda (art. 112 c.p.c.). [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di qualificare l’atto di devoluzione gratuito e di vincolo al trust del bene immobile alla stregua di un atto in frode ai creditori, considerandolo nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.. Così, al fine di accertare la mera sussistenza della situazione di sovraindebitamento dei debitori ricorrenti, ha considerato detto atto tamquam non esset, perché l’atto nullo non produce effetti, con la conseguenza che la situazione patrimoniale dei debitori andasse considerata come se l’immobile non fosse mai formalmente uscito dal patrimonio. Conseguentemente, considerato il valore attribuibile all’immobile, unitamente alle entrate dei debitori ricorrenti, il Tribunale ha escluso che sussistesse una situazione di sovraindebitamento, rigettando la domanda.] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)