Tribunale di Udine 24 febbraio 2011 - Nuova revocatoria bancaria - Irrilevanza dell'esposizione oltre i limiti dell'affidamento.

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 In www.unijuris.it alle voci: "rimesse in conto corrente" e "revocatoria".

 

Nella nuova azione revocatoria regolata dagli art. 67 e 70 L.fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005 poi convertito in legge dalla L. 80/2005 risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili, pertanto l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extra fido.

 

Nell'ipotesi in cui sul conto corrente confluisca una rimessa che riduce o estingue l'esposizione formatasi per effetto di utilizzi dell'apertura di credito, ma successivamente il saldo debitore ritorni nella sua consistenza originaria per effetto dell'addebito sul conto di rimborsi in favore della banca di finanziamenti import-export, deve comunque ritenersi che la rimessa abbia ridotto in maniera durevole l'esposizione debitoria complessiva nei limiti in cui, prima della chiusura del conto, abbia azzerato definitivamente in favore della banca il saldo creditore.

 

L'art. 70 della L.fall., che individua l'importo massimo revocabile nella differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel periodo sospetto e l'ammontare residuo riscontrato al momento dell'apertura del concorso, integra una condizione impeditiva che va eccepita tempestivamente, ritualmente e compiutamente dalla parte interessata (la banca convenuta) la quale ha l'onere di allegare quale fosse l'esatto ammontare di tale differenza precisando dunque quale fosse la massima esposizione al momento della rimessa (tenendo conto di tutte le linee di credito accordate al cliente a prescindere dal fatto che al momento della rimessa fossero state già formalmente contabilizzate sul conto) e quella finale. La parte interessata ha altresì l'onere di provare, producendo idonea documentazione, le proprie allegazioni, e ciò sia in base al generale principio secondo cui l'onere di provare circostanze impeditive è a carico della parte che solleva la relativa eccezione (art. 2697 c.c.) sia in base ai principi sulla vicinanza della prova, essendo indiscutibile che, rispetto al fallimento, la banca si trova sicuramente in posizione avvantaggiata, potendo disporre di tutta la documentazione bancaria idonea a ricostruire i rapporti avuti con il fallito.