In www.unijuris.it: Tribunale di Udine - sentenza n. 64 del 17 gennaio 2011 - dottoressa Annamaria Antonini Drigani
E' possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario.
E' prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo l'estratto del conto corrente intrattenuto dalla fallita con un istituto bancario dal quale (estratto) si evince una rimessa effettuata dalla fallita a favore di un intermediario finanziario a titolo di "rimborso anticipato prestito" in particolare nell'ipotesi in cui l'intermediario finanziario non contesti di aver concesso un prestito alla fallita, ma si rifiuti semplicemente di consegnare alla curatela la documentazione relativa al contratto di prestito ed ai versamenti eseguiti per la restituzione della somma mutuata.