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Tribunale di Udine, 22 novembre 2010 - Rilevabilità d'ufficio da parte del Giudice del difetto di data certa.

 

L'eccezione di difetto di data certa dei documenti prodotti da parte del ricorrente, sollevata in sede di adunanza dei creditori dal G.D. (e non dal Curatore che nel progetto di stato passivo aveva concluso per l'ammissione del credito pari al controvalore dei beni non rivendicati e non rinvenuti) non configura nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo, così come invece nell'ambito di un ordinario giudizio, una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.

 

Anche nell'ipotesi in cui si ritenesse la non rilevabilità d'ufficio del difetto di data certa da parte del G.D., va rilevato che l'eccezione sollevata dalla curatela in sede di costituzione del giudizio di opposizione è da ritenersi tempestiva in quanto nella fase dell'opposizione allo stato passivo entrambe le parti (l'opponente con l'atto di opposizione ex art. 99 II co n. 4 e la curatela con la memoria depositata nel termine di giorni 10 prima dell'udienza ex art. 99 VII co lf), possono sollevare nuove (rispetto alla fase della verifica dinanzi al G.D.) eccezioni, così come produrre secondo la più recente giurisprudenza - nuovi documenti e proporre nuovi mezzi di prova.

 

I documenti di trasporto e le bolle di consegna, poichè per tali documenti, "con valenza commerciale e fiscale", non sussiste alcun obbligo di vidimazione o di attribuzione di data certa, non offrono alcuna certezza in ordine alla loro data nel senso precisato dall'art. 2704 cc.