Tribunale di Udine - Estensione del fallimento a componente di impresa familiare: termine e presupposti.
Tribunale di Udine, 17 settembre 2010
Dott. Alessandra BOTTAN Presidente
Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore
Dott. Mimma GRISAFI Giudice
Il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. e 147 l. fall. nel caso di fallimento del socio di fatto di una società di fatto, non può essere fatto decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento dell'impresa, ma eventualmente solo dalla data di invio della comunicazione formale dello scioglimento del rapporto da parte del socio di fatto ai creditori o dalla data in cui i creditori ne siano comunque venuti a conoscenza, non determinando il fallimento della società di persone lo scioglimento del vincolo sociale, con la conseguenza che lo spirare del termine annuale dalla dichiarazione di fallimento non impedisce l'estensione del fallimento sociale al socio di fatto. (Francesco Gabassi. - Riproduzione riservata)
A prescindere dal problema più generale relativo alla natura in sè societaria o meno dell'impresa familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all'esterno, come un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci partecipino agli utili ed alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente, nei rapporti esterni, "l'affectio societatis", si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis. cod. civ., di talché tale rapporto perde di rilevanza esterna, con conseguente applicazione - ad esempio - in relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Ai fini dell'estensione del fallimento del titolare dell'impresa familiare agli altri componenti della stessa è necessario il positivo accertamento dell'effettiva costituzione di una società di fatto, attraverso l'esame del comportamento assunto dai familiari nelle relazioni esterne all'impresa, al fine di valutare se vi sia stata la spendita del "nomen" della società o quanto meno l'esteriorizzazione del vincolo sociale, l'assunzione delle obbligazioni sociali ovvero un complessivo atteggiarsi idoneo ad ingenerare nei terzi un incolpevole affidamento in ordine all'esistenza di un vincolo societario, mentre non assume rilievo univoco né la qualificazione dei familiari come collaboratori dell'impresa familiare, né l'eventuale condivisione degli utili, trattandosi d'indicatori equivoci rispetto agli elementi indefettibili della figura societaria costituiti dal fondo comune e dalla "affectio societatis;(Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
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