In www.unijuris.it (voce "concordato fallimentare").
Tribunale di Pordenone, 08 novembre 2010 - dott. Francesco Petrucco Toffolo
A partire dall'emissione del provvedimento con il quale il giudice delegato dispone la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare la proposta non può più essere modificata. Né, evidentemente, possono essere depositate nuove proposte essendo la rilevanza di queste subordinata ad una regressione del procedimento a seguito di un evento sopravvenuto, quale la mancata approvazione od omologazione della proposta sottoposta al voto dei creditori, o l'annullamento a seguito di reclamo ex art. 26 l.f. del provvedimento che ha avviato l'iter di approvazione.
La revoca dall'ordinanza con la quale il giudice delegato dispone la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare, in presenza di una domanda di concordato più favorevole, é inammissibile in quanto si fonderebbe su una valutazione di convenienza da parte del giudice delegato, che è palesemente incompatibile con la nuova ripartizione dei poteri degli organi del concordato fallimentare dopo la riforma, che attribuisce ai creditori (direttamente tramite il voto ed indirettamente tramite i poteri di veto e di scelta attribuiti al comitato) le valutazioni aventi ad oggetto la convenienza della proposta e sottrae al giudice delegato il controllo di merito sulla stessa; spetta invece al giudice delegato un controllo di legittimità che include, bensì, un potere di arresto ma limitato a ragioni attinenti la sussistenza dei presupposti formali e la regolarità della procedura.