Tribunale di Verona - Liquidazione controllata: incamerabilità delle quote di stipendio o pensione assegnate o cedute come maturate dopo l'apertura della procedura. Articoli novellati dal D. Lgs. 136/2024 (Correttivo ter) cui attenersi in particolare.

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Data di riferimento: 
30/09/2024

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 30 settembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Luca Pagliuca, Giud. Pier Paolo Lanni.

Liquidazione controllata – Cessione dello stipendio e della pensione – Previsione - Parti di detti emolumenti cedute o assegnate anteriormente - Quote maturate successivamente all'apertura della procedura – Incamerabilità – Fondamento.

Liquidazione controllata - Articoli del CCII modificati e commi nel relativo contesto introdotti dal D. Lgs 136/2024 (Correttivo ter) – Regole cui in particolare risulta doveroso attenersi.

Il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione assegnata (o ceduta volontariamente) si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo del concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell’apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest’ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. n. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal Codice della crisi e dell'Insolvenza, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore e pertanto, ex art. 270, comma 5, C.C.I., in particolare delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori contenute negli artt. 150 e 151 C.C.I.. Ne consegue che le quote di stipendio o pensione assegnate dal giudice o cedute volontariamente dal debitore, maturate dopo l’apertura della liquidazione anche controllata, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove, anche alla luce del disposto dell'art. 56 del D. Lgs. 136/2024 trovino immediata applicazione le modifiche al Codice della crisi e dell'Insolvenza introdotte dal Correttivo ter, questi sono gli articoli cui, come nello specifico disposto dal Tribunale in sede di apertura della liquidazione controllata, occorre fare speciale riferimento e le regole da quelli previsti cui in particolare risulta necessario attenersi: 1) ai sensi del nuovo testo dell’art. 275, comma 3, C.C.I. nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell’OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, comma 2, C.C.I.), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto; 2) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la disciplina di cui al novellato art. 273 C.C.I.; 3) la disciplina relativa all’accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili risulterà essere quella prevista dall’art. 275 bis C.C.I. come ex novo introdotto; 4) giusto il disposto del comma 6 bis dell’art. 275 C.C.I., nella ripartizione dell’attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-30-settembre-2024-pres-attanasio-est-pagliuca

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza