Corte di Cassazione (12810/2023) – Ammissione dell'affidatario di opere pubbliche a concordato in continuità: presupposti affinché la stazione appaltante possa, nella vigenza del d.lgs. 163/2006, pagare direttamente un subappaltatore.

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Data di riferimento: 
11/05/2023

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 11 maggio 2023, n. 12810 – Pres. Mauro Mocci, Rel. Luca Varrone.

Concordato in continuità aziendale – Ammissione a quella procedura di un affidatario di opere pubbliche - Pagamento diretto da parte della stazione appaltante dei subappaltatori - Applicabilità ratione temporis del d.lgs. n. 163 del 2006 – Prestazione resa possibile ai sensi del disposto dell'art. 118, comma 3 bis – Condizioni necessarie.

In pendenza della procedura di concordato preventivo dell'appaltatore, non è ammissibile il pagamento diretto nei confronti della impresa appaltatrice atteso che l'art. 118, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" vigente) subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l.fall. (Massima Ufficiale) [dunque se, come da attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) l. fall, il Tribunale competente all'ammissione dell'affidatario alla procedura di concordato preventivo in continuità giudichi tale prestazione essenziale per la prosecuzione dell'attività di impresa e finalizzata al maggior soddisfacimento dei creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32170/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-dell%27appaltatore-e-pagamento-diretto-nei-confronti-della-impresa-appaltatrice

[con riferimento al principio generale secondo il quale nel caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica (cui deve assimilarsi il concordato preventivo) il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum", cfr. in questa rivista la citata: Corte di Cassazione, SS.UU., 20 marzo 2015 n. 5685 https://www.unijuris.it/node/3857].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: