Tribunale di Ferrara – Composizione negoziata: laddove la richiesta di proroga delle misure protettive interessi non la generalità ma un creditore determinato è necessario instaurare un contraddittorio nei suoi confronti.
Tribunale di Ferrara, 09 luglio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Mauro Martinelli.
Composizione negoziata della crisi – Domanda di proroga delle misure protettive – Istanza indirizzata nei confronti di un singolo specifico creditore – Necessità dell'instaurazione con quello del contraddittorio – Fondamento.
L'istanza di proroga delle misure protettive nell’ambito della procedura di “composizione negoziata della crisi di impresa”, ai sensi dell’art. 19, V comma, C.C.I., laddove proposta nei confronti di un singolo particolare creditore, nonostante l'apparente assenza di una previsione normativa espressa, si deve ritenere richieda l'instaurazione del contraddittorio nei di lui confronti, in quanto tale necessità deriva sia da argomenti testuali, sia da argomenti sistematici. Quanto al primo profilo infatti il predetto quinto comma non ha espressamente disposto l'audizione dei creditori perché prevede un’istanza congiunta depositata da parte del debitore e dei creditori coinvolti, il quarto comma di quello stesso articolo dispone: “se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti” e il settimo comma richiama in generale il c.d. rito cautelare uniforme, ove la concessione del provvedimento cautelare non può mai sottrarsi al rispetto del contraddittorio, al più differito; quanto al secondo profilo tale necessità deriva dalla ratio normativa di concessione della cautela in funzione di agevolazione delle trattative, trattative che non possono prescindere dalla disponibilità al dialogo da parte dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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