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Corte di Cassazione - Compravendita: trascrizione della domanda giudiziale e successivo fallimento - Effetti. Cassazione, sez. I, 23 giugno 2010 n. 15218 Dopo la dichiarazione di fallimento del promittente venditore, la domanda del promissario acquirente, se trascritta in precedenza, può trovare accoglimento e gli effetti della sentenza di accoglimento della domanda proposta ex art. 2932 c.c., quando sia trascritta, retroagiscono alla data della trascrizione della domanda, rendendo così la situazione controversa insensibile agli eventi successivi incidenti sulla titolarità e disponibilità del bene oggetto della pretesa.
Corte di Cassazione - Riproponibilità dell'insinuazione tardiva. Cassazione, sez. I, 16 giugno 2010 n. 14585 L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310 c.p.c., comma 1, secondo cui, in via di principio, l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio.
Corte di Cassazione - Foglio di prenotazione ed avviso di pagamento: rilevanza ai fini dell'ammissione al passivo del credito. Cassazione, sez. I, 16 giugno 2010 n. 14579 I fogli di prenotazione non costituiscano titolo idoneo per l'ammissione al passivo fallimentare, non figurando questi tra i titoli previsti dalla legislazione tributaria per la riscossione dei tributi. Il foglio di prenotazione non riguarda, infatti, direttamente il rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma è esclusivamente un atto amministrativo interno, che riguarda l'obbligo degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto (e non certo obblighi del soggetto passivo di imposta) di emettere l'ordine di incasso per quanto riguarda le entrate assunte in carico mediante foglio di prenotazione. L''avviso di pagamento costituisce atto sufficiente per l'ammissione al passivo fallimentare del relativo credito erariale, ma tale sufficienza è limitata al credito d'imposta, mentre non riguarda le sanzioni e gli interessi, la cui pretesa deve essere azionata sulla base di un provvedimento impugnabile innanzi al giudice tributario.