Corte d'Appello di Venezia – Concordato preventivo: l'esistenza, l'ammontare e il rango dei crediti anche se oggetto di contestazione vengono in corso di procedura accertati solo ai fini dell'espressione del voto.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 08 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Passarelli, Cons. Rel. Francesco Petrucco Toffolo, Cons. Alessandro Rizzieri.
Concordato preventivo – Esistenza, ammontare e rango dei crediti – Accertamento precario volto solo a stabilire le modalità di accesso al voto – Eventuale possibile accertamento definitivo in sede di giudizio di cognizione ordinaria.
Nell’ambito del concordato preventivo, stante che, a differenza di quanto accade in sede di ammissione al passivo fallimentare, non avviene una verifica giudiziale e sostanziale dei crediti, ma solo una ricognizione di natura gestionale-amministrativa diretta non già ad accertare l'esistenza e la natura di ciascun credito ma solo a stabilire quali creditori abbiano diritto a partecipare alla deliberazione sulla proposta, spetta al debitore fornire adeguata rappresentazione delle passività, anche con riguardo ai crediti contestati, ciò in quanto ai fini del voto i crediti restano accertati così come indicati dal debitore, ovvero come eventualmente rettificati dal commissario giudiziale, ovvero, in caso di contestazioni sollevate in sede di adunanza, come provvisoriamente accertati dal giudice delegato e, in sede di omologa, dal tribunale. Trattasi comunque di determinazioni precarie in quanto resta impregiudicata ogni decisione definitiva sull'an, sul quantum e sul rango dei crediti, da eventualmente pronunciarsi in sede di giudizio di cognizione ordinaria, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)