Tribunale di Gorizia – Composizione negoziata e inammissibilità, di una misura cautelare che imponga a MCC di accordare il prolungamento della garanzia statale sul finanziamento.
Tribunale Gorizia, 19 Marzo 2024. Est. Ponzin.
COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Misure protettive – Misure cautelari – Istituto finanziatore – Mediocredito Centrale – Escussione garanzia – Divieto - Misura cautelare che imponga a MCC di accordare il prolungamento della garanzia statale sul finanziamento - Inammissibilità.
Con riferimento alle misure protettive e/o cautelari adottabili in seno alla composizione negoziata, può essere disposto dal Tribunale il divieto per il creditore bancario di porre in essere qualsiasi iniziativa volta al recupero del credito e comunque di escutere la garanzia MCC sul finanziamento, così come può essere disposto il divieto a carico di MCC di esigere l’azione esecutiva e/o di recupero credito dell’istituto finanziatore garantito in relazione alla garanzia statale MCC, in espressa deroga alle disposizioni operative che regolano il rapporto tra MCC e l’impresa finanziatrice (banca). Non è ammissibile, invece, una misura cautelare che imponga a MCC di accordare il prolungamento della garanzia statale sul finanziamento, in quanto si tratterebbe, in sostanza, di ordinare a MCC un facere consistente nell’esprimere una determinata volontà contrattuale, modificando un elemento del contratto di garanzia inizialmente sottoscritto, ossia la sua durata, elemento che dipende dai complessi rapporti tra soggetto finanziatore, MCC e debitore, cosicché non vi è alcuno spazio per l’ottenimento in via coattiva di tale risultato, essendo questo rimesso al libero esercizio della volontà contrattuale di tutte le parti coinvolte in sede di rinegoziazione dei finanziamenti. Massima a cura dell’Avv. Giulia Gabassi
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