Tribunale di Lucca – Liquidazione controllata: inapplicabilità dell’art. 66 CCII relativo alle c.d. “procedure familiari”.
Tribunale di Lucca, 27 febbraio 2024 – G.D. dott. Giacomo Lucente
Liquidazione controllata – procedura familiare – inapplicabilità art. 66 CCII.
Alle procedure di liquidazione controllata non può applicarsi l’art. 66 CCII, che disciplina le procedure familiari, in quanto le sole procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento contenute nel capo II sono il piano di ristrutturazione del consumatore e il concordato minore. Inoltre, l’art. 66 CCII richiama un “progetto di risoluzione” della comune crisi -familiare- da sovraindebitamento: ciò conferma l’applicabilità della norma alle sole procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento su base negoziale (piano di ristrutturazione e concordato minore) e non anche alla liquidazione controllata che, pur essendo uno strumento di possibile soluzione della crisi da sovraindebitamento, non si basa su un progetto di risoluzione della crisi ed in cui, anzi, la volontà del debitore rileva ai soli fini dell’apertura della procedura stessa (avv. Federica Cella – riproduzione riservata).
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lucca-27-febbraio-2024-pres-lucente-rel-capozzi
[Cfr in questa rivista: pronunce in senso contrario che hanno riconosciuto l’ammissibilità delle procedure di liquidazione controllata familiare: Tribunale di Verona, 06 ottobre 2022, in https://www.unijuris.it/node/6515, Tribunale di Pistoia, 21 giugno 2023, in https://www.unijuris.it/node/7079, Tribunale Ravenna, 21 Ottobre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7267, Tribunale Mantova, 15 dicembre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7442]