Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sovraindebitamento e piano del consumatore ex L. 3/2012: precisazioni in merito ad alcuni presupposti che devono caratterizzare quella procedura per risultare omologabile.

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Data di riferimento: 
23/10/2023

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 23 ottobre 2023 – Giudice Enrico Quaranta.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore- Omologabilità – Presupposti richiesti.

L'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore è quella di soggetto il cui squilibrio economico e finanziario sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo un'insolvenza qualificata caratterizzata da uno stato di illiquidità, vale a dire da difficoltà ad adempiere tali obbligazioni o da incapacità di farlo regolarmente, e ciò a prescindere dall'esercizio da parte dello stesso soggetto di un'attività professionale o imprenditoriale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento al necessario requisito della meritevolezza, vale a dire della mancanza di dolo o colpa grave nel contrarre obbligazioni, come richiesto perché il consumatore sovraindebitato  possa accedere alla specifica procedura di composizione della crisi per esso prevista, il grado di colpa del consumatore che sia ricaduto in quella situazione a motivo dal ricorso al credito non proporzionato alle sue capacità patrimoniali, quando non ascenda a dolo o mala fede, deve intendersi eliso o attenuato in ipotesi di concorrente violazione da parte del finanziatore delle disposizioni sulla valutazione del merito creditizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il problema di stabilire di criteri in base a quali criteri il tribunale debba giudicare la legittimità del programma del consumatore di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori, si deve ritenere debba essere risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento  nell'art, 2740 c.c., norma che fissa un criterio funzionale tra la responsabilità patrimoniale e gli interessi dei creditori e rende sempre necessario verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni presenti e futuri, possa realizzare il miglio interesse per quello. In base a tale principio il miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone al tribunale di valutare comparativamente la percentuale di soddisfazione prevista nel piano e quella conseguibile in una alternativa procedura di esecuzione individuale, ciò anche in termini di tempo necessario per addivenirvi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30292/CrisiImpresa?Responsabilit%C3%A0-del-consumatore-in-caso-di-sovraindebitamento

[Cfr anche in questa rivista: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 16 ottobre 2023 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/7443]

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: