Tribunale di Ferrara – Concordato preventivo: vaglio della fattibilità economica della procedura e del rispetto delle norme di legge, da eseguirsi da parte del tribunale anche nella vigenza del nuovo codice della crisi.
Tribunale Ordinario di Ferrara, 18 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Giusberti, Rel. Anna Ghedini, Giud. Costanza Perri.
Concordato preventivo – Entrata in vigore del nuovo codice della crisi - Tribunale - Controllo da eseguirsi a fini di ammissibilità – Verifica della fattibilità economica e del rispetto della normativa – Vaglio da eseguirsi sin dalla fase di apertura della procedura - Tipo di concordato – Irrilevanza.
Stante che con riferimento ad ogni tipo di concordato, sia a quello in continuità sia quello diverso dalla continuità, sia pure con riferimento a fasi diverse, vale a dire a quella dell'apertura della procedura nel primo caso e a quella dell'omologazione nel secondo, si parla di “manifesta inidoneità”, rispettivamente riferita “alla soddisfazione dei creditori” (art. 47, primo comma, lettera b, C.C.I.) ed a quella degli “obiettivi prefissati” (art. 112, comma 1, lettera g, C.C.I.), è possibile affermare che in ogni caso al tribunale è sempre riservato, sia in fase di ammissione che di omologa, un sindacato circa la “fattibilità” economica del piano concordatario, in termini di controllo circa la non manifesta inidoneità al raggiungimento degli obiettivi prefissati; in perfetta corrispondenza del resto con la formula adottata, dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 28 aprile 2021, n. 11216 https://www.unijuris.it/node/5669 presente in questa rivista). E soprattutto e prima di tutto va verificata sin dall'inizio l'ammissibilità della proposta intesa come legittimità o conformità a norme imperative; ciò in quanto a fronte dello specifico obbligo per il giudice di verificare l'ammissibilità della proposta in sede di omologa (art. 112, primo comma, C.C.I.) non è ragionevole ritenere che in sede di apertura sia preclusa la valutazione di tale presupposto, inteso come rispetto delle norme di legge, imponendosi così l'apertura di un concordato inammissibile e quindi non omologabile, trattandosi di ipotesi irragionevole e contraria ad ogni principio di economicità e di ragionevole durata delle procedure [con riferimento ai principi espressi al riguardo dalla Suprema Corte nella vigenza della legge fallimentare il Tribunale ha infatti affermato che con l'entrata in vigore del codice della crisi gli stessi non sono affatto cambiati e pertanto la verifica del rispetto delle norme dettate in particolare in tema di concordato risulta doverosa già in sede di vaglio degli atti al fine dell'eventuale apertura di quella procedura].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29675.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-18-luglio-2023-pres-giusberti-est-ghedini
[in tema di limiti, nella vigenza della legge fallimentare, del controllo effettuato dal Tribunale circa la completezza del bagaglio informativo offerto dal proponente e sulla relazione del professionista, al fine dell'ammissibilità di un concordato preventivo, cfr. in questa rivista anche: Cassazione civile, Sez. I , 25 ottobre 2010, n. 21860 https://www.unijuris.it/node/883; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11522 https://www.unijuris.it/node/5511].