Tribunale di Bergamo – Legittimazione del consumatore a presentare proposta di concordato minore qualora questa preveda l’apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

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Data di riferimento: 
23/03/2023

Trib. Bergamo, 23 marzo 2022, Est. Randazzo

Legittimazione del consumatore a presentare proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. C.C.I.I. – Apporto di finanza esterna – Sussistenza.

Deve ritenersi sussistente l’ammissibilità giuridica del piano e devono considerarsi soddisfatti i requisiti di cui all’art. 74 e ss. C.C.I.I., anche qualora l’istante sia qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. c), C.C.I.I. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, ma la proposta preveda l’apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, secondo comma, C.C.I.I.)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-23-marzo-2022-est-randazzo

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza