Tribunale di Bergamo – Legittimazione del consumatore a presentare proposta di concordato minore qualora questa preveda l’apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Trib. Bergamo, 23 marzo 2022, Est. Randazzo
Legittimazione del consumatore a presentare proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. C.C.I.I. – Apporto di finanza esterna – Sussistenza.
Deve ritenersi sussistente l’ammissibilità giuridica del piano e devono considerarsi soddisfatti i requisiti di cui all’art. 74 e ss. C.C.I.I., anche qualora l’istante sia qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. c), C.C.I.I. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, ma la proposta preveda l’apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, secondo comma, C.C.I.I.)
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