Tribunale di Lucca – Misure protettive, pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato ex art 44 comma 1, lettera a), CCII e conferma dal giudice senza la necessaria presenza delle controparti.
Tribunale di Lucca, Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 08 settembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Carmine Capozzi.
Concordato preventivo con continuità – Domanda di concessione dei termini da parte del debitore nell’atto introduttivo Contestuale richiesta di misure protettive – Pubblicazione della domanda nel registro delle imprese – Prodursi automatico di quelle misure – Necessaria conferma delle stesse da parte del giudice entro trenta giorni - Assenza di obblighi di convocazione delle controparti – Mancata convalida – Cessazione degli effetti protettivi.
In caso di domanda di concessione dei termini ex art 44 comma 1, lettera a), CCII e di contestuale richiesta di misure protettive exart. 54, comma 2, primo e secondo periodo, volte a consentire la prosecuzione delle iniziative, già intraprese dal debitore, finalizzate alla risoluzione della crisi (in sintesi proposta di concordato in continuità, con dismissione di alcuni asset non essenziali), l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 55, comma 3, CCII non richiede la previa convocazione delle controparti, come risulta dal confronto con la previsione del comma 2 con riferimento alle diverse misure (cautelari o protettive) previste dall'art. 54, comma 1, comma 2, terzo periodo, e comma 3, in quanto il modello del c.d. automatic stay di cui all’art. 168 L.F. appare sostituito da un modello in cui gli effetti protettivi (divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari; sospensione delle prescrizioni e non verificarsi delle decadenze; impronunciabilità della sentenza di liquidazione giudiziale o di accertamento dell'insolvenza) cominciano a prodursi provvisoriamente sin dal momento della pubblicazione della domanda exart. 40 CCII nel Registro delle Imprese (domanda che deve contenere oggi l'esplicita richiesta delle misure protettive), salvo essere poi confermate, per un tempo non superiore ai quattro mesi, o revocate, assunte ove necessario sommarie informazioni, con decreto dal giudice improrogabilmente entro trenta giorni a far tempo da quel momento. Laddove il deposito di detto decreto non intervenga entro il termine prescritto cessano infatti gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'art. 54, comma 2, ma la domanda può essere riproposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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