Corte di Cassazione (17092/2022) – Fallimento di società di persone e reato di bancarotta fraudolenta per distrazione consumato da un socio in sede di recesso: possibile responsabilità penale degli altri soci a titolo di concorso.

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Data di riferimento: 
02/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 02 maggio 2022, n. 17092 – Pres. Rosa Pezzullo, Rel. Irene Scordamaglia.

Fallimento di società di persone – Socio precedentemente receduto - Diritto alla liquidazione della sua quota - Prelievo dalle casse sociali di somme non congrue – Ipotesi configurante reato di bancarotta fraudolenta per distrazione - Atto di disposizione patrimoniale intrinsecamente arbitrario – Messa in pericolo delle ragioni dei creditori.

Fallimento di società di persone – Responsabilità penale di un socio – Commissione di atti pregiudizievoli per la società e i creditori –Reato di bancarotta fraudolenta per distrazione – Possibilità responsabilità penale degli altri soci a titolo di concorso – Ragione.

In tema di fallimento di una società di persone, la condotta del socio che recede che, nell'esercizio del diritto a vedersi liquidata la sua quota, prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti al credito vantato nei confronti della società senza alcuna indicazione di elementi oggettivi che consentano un'adeguata valutazione delle modalità di determinazione della congruità della somma, costituisce atto di disposizione patrimoniale intrinsecamente arbitrario che, in quanto idoneo a esporre a pericolo le ragioni dei creditori, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. (Massima Ufficiale)

Nella società di persone, il potere di amministrazione disgiunta spettante, di regola, a ciascun socio, non vale, di per sé, a esonerare il socio, che non si sia reso autore di condotte pregiudizievoli per la società ed i creditori, da responsabilità anche penale, a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di dichiarazione di fallimento, essendo egli onerato del potere-dovere di vigilare sulla complessiva gestione della società, salvo che non adduca specifiche e documentate ragioni atte a dar conto dell'inesigibilità del relativo esercizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-pen-2-maggio-2022-n-17092-pres-pezzullo-est-scordamaglia

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27778.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: