Tribunale di La Spezia – Sovraindebitamento: la proposta di accordo di composizione può essere ammessa anche se preveda una soddisfazione irrisoria dei chirografari. Modalità della sua comunicazione, se relativa a crediti erariali.
Tribunale Ordinario di La Spezia, 07 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Creditori chirografari – Previsione di una soddisfazione irrisoria – Ammissibilità - Sottoposizione comunque al vaglio dei creditori.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Comunicazione della proposta ai creditori – Modalità di effettuazione relativamente ai crediti erariali.
Una proposta di accordo ex art. 9 della L. 3/2012, volta alla composizione di una crisi da sovraintebitamento, può risultare ammessa, in vista della sottoposizione al voto dei creditori, a nche se preveda una soddisfazione irrisoria dei chirografari [nello specifico, la proposta da parte del debitore, lavoratore dipendente, prevedeva un'offerta di 100 euro mensili per 4 anni, da ricavarsi dal suo stipendio, quindi per un totale di 4.800 euro, a fronte di un debito di oltre 600.000 euro]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La comunicazione della proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 10 L. 3/2012 relativamente al credito erariale deve essere effettuata sia nei confronti dell'Ente impositore (Agenzia delle Entrate, Inps) sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai fini dell'esercizio del voto o della precisazione del credito secondo le relative competenze. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)