Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Piano del consumatore: non può considerarsi inderogabile l'art. 8, comma 4, L. 3/2012 che prevede la possibilità di una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 02 novembre 2021 (data della pronuncia) – Giudice designato Marta Sodano.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Crediti privilegiati – Previsione di una moratoria eccedente l'anno – Ammissibilità – Fondamento.
Con riferimento ad un piano del consumatore, si deve ritenere che il dettato dell'art. 8, comma 4, L. 3/2012 che prevede che possa prevedere “una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” non possa essere inteso nel suo senso letterale in quanto verrebbe del tutto frustata l'operatività della normativa a sostegno della composizione della crisi da sovraindebitamento, vieppiù in un caso, come quello di specie, che lo stesso creditore ipotecario abbia prestato il proprio consenso all'omologa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26598.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544https://www.unijuris.it/node/4910]