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Tribunale di Udine - Intermediazione finanziaria-Istanza di sospensione ex art. 700 c.p.c.dell'esecuzione di contratto derivato.

Tribunale di Udine, 13 aprile 2010- Dott.ssa Mimma Grisafi

Intermediazione finanziaria- Procedimento ex art. 700 c.p.c.- Ammissibilità- Sospensione-Contratto derivato.

È ammissibile l'istanza proposta ex art. 700 c.p.c. contro la banca dal cliente al fine di sospendere l'esecuzione dell'operazione in derivati, in quanto il contratto derivato è caratterizzato dall'esecuzione continuata e differita rispetto al momento della conclusione; al contrario non è ammissibile la richiesta di sospendere il contratto quadro, poiché costituisce un mero contratto normativo il cui fine è esclusivamente quello di regolare la conclusione di futuri contratti. (GG - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria- Ricorso ex art. 700 c.p.c.- Periculum in mora- Diritto di credito.

Il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. può essere attivato anche per la tutela di un bene fungibile, quale il diritto di credito, ogniqualvolta il periculum sia ravvisabile non nella perdita economica in sé e per sé considerata, ma nell'insieme dei riflessi negativi che un determinato evento patrimoniale può proiettare nella sfera del soggetto agente. (Il tribunale ha ritenuto sussistente il periculum poiché trattavasi di piccola società artigiana che, a causa dell'esecuzione del contratto, aveva subito, in pochi mesi, un'ingente perdita che l'aveva costretta a ricorrere al credito per soddisfare obbligazioni correnti, quali il pagamento delle tredicesime ai dipendenti e gli acconti sulle imposte, con il rischio concreto di vedersi, nel caso di ulteriori addebiti, oggetto di segnalazione alla Centrale rischi). (GG - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria- Adeguatezza dell'operazione-Derivati over the counter e a scopo speculativo.

L'adeguatezza dell'operazione sotto il profilo oggettivo deve essere valutata con maggiore rigore nel caso in cui venga proposta al cliente un'operazione in derivati over the counter, cioè fuori dai mercati regolamentati, poiché l'assenza del mercato rende praticamente impossibile la cessione del prodotto nel caso in cui il contratto si stia evolvendo in senso negativo, nonché nell'ipotesi in cui l'operazione sia stata stipulata a mero scopo speculativo, non essendo cioè giustificata dalla necessità di copertura di un rischio di oscillazione di interessi applicati su operazioni di finanziamento in corso. (GG - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Valore della dichiarazione ex art. 31 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

"La semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante (ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998) che la società dispone della "competenza" ed "esperienza" richieste in materia di operazioni in valori mobiliari, non costituisce di per sè dichiarazione confessoria (qualora si esaurisca nella formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di fatti obiettivi), ma comporta nella sostanza un'inversione dell'onere della prova, svincolando l'intermediario dell'obbligo generalizzato di compiere sul punto uno specifico accertamento. Nel caso di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata,colui che intenda dedurre detta discordanza, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, può provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la agevole conoscibilità in base a elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente." (MG - Riproduzione riservata)