Tribunale di Parma – Opposizione all'omologazione di una proposta di concordato preventivo: tempistica, modalità, legittimazione e limiti alla proposizione.
Tribunale di Parma, Sez. Fallimentare, 04 novembre 2021 - Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Enrico Vernizzi, Giud. Irene Colladet.
Concordato preventivo – Omologazione – Proposizione di una opposizione – Tempistica.
Concordato preventivo – Omologazione – Opposizione - Proposizione in modo irrituale - Irrilevanza – Contenuto libero - Tribunale - Obbligo di valutazione.
Concordato preventivo – Creditore non votante – Legittimazione all'opposizione - Limite – Contestazione in termini di convenienza – Improponibilità.
Stante che l'art.180, secondo comma, L.F., che prevede che l'opposizione all'omologazione della proposta di concordato preventivo deve essere proposta con memoria di costituzione da depositarsi dieci giorni prima dell'udienza, non individua preclusioni, in quanto detto termine non viene qualificato come perentorio, né è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza dello stesso, ma costituisce mera espressione del principio di accelerazione o speditezza, deve ritenersi ammissibile una costituzione-opposizione formulata anche qualche giorno prima, ovvero alla stessa udienza fissata per l'omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'art.180 L.F., nel prevedere la proponibilità da parte dei soggetti interessati di opposizioni all'omologazione di una proposta di concordato preventivo, non richiede uno specifico contenuto del relativo atto che può consistere pertanto nella semplice rappresentazione di una volontà contraria alla richiesta del debitore, in quanto la formalizzazione di una tale volontà comporta, anche se irrituale, in ogni caso l'obbligo per il tribunale di vagliarla a prescindere dall'ammissibilità e fondatezza della stessa. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
I creditori non votanti tempestivi, non adesivi nei venti giorni successivi all'adunanza, né esprimenti in tale periodo la propria contrarietà alla proposta di concordato ed infine costituitisi, possono opporsi alla omologazione al fine di provocare il controllo del tribunale sulla regolarità della procedura e la verifica, di natura non ampliativa rispetto alle verifiche comunque già ricadenti sui doveri del tribunale, della permanenza dei suoi presupposti di ammissibilità, ma non sono legittimati a contestare il giudizio di convenienza della proposta e del piano, già espresso dalla maggioranza degli aventi diritto al voto; ciò in quanto una tale contestazione esige un interesse normativamente qualificato consistente nell'avvenuta espressione tempestiva di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-4-novembre-2021-pres-ioffredi-est-vernizzi
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26518.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Perugia, Sez. III civ. - Ufficio Fall., 05 luglio 2019 https://www.unijuris.it/node/4755ammissibilita; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, Sez. I, 18 Giugno 2018, n. 16065 https://www.unijuris.it/node/4309].