Tribunale di Milano – Decreto di apertura della procedura di concordato preventivo: possibilità per il tribunale di fissare, laddove necessario, l'adunanza dei creditori oltre il termine di centoventi giorni di cui all'art. 163 L.F.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. - Fallimentare, 04 novembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Sergio Rossetti, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Luca Giani.
Concordato preventivo – Decreto di apertura della procedura – Tribunale - Fissazione dell’adunanza dei creditori – Ampliamento del termine di non oltre centoventi giorni – Ammissibilità – Motivazione della scelta adottata.
Il termine di non oltre centoventi giorni dal momento di apertura del concordato preventivo entro il quale il tribunale deve, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 2) L.F., convocare i creditori può essere ampliato laddove ricorra una qualche necessità [nello specifico, l'adunanza dei creditori è stata fissata a sei mesi dall'apertura del concordato, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito della relazione ex art. 172 L. F. da parte del Commissario Giudiziale; ciò al fine di consentire a quest'ultimo di monitorare l’effettivo conseguimento dei ricavi attesi secondo le previsioni di piano per poter così fornire al ceto creditorio ogni più ampia informazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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