Recenti provvedimenti del Tribunale di Udine. Convegno sulla "revocatoria delle rimesse bancarie".

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In www.unijuris.it (voce "Tribunale di Udine") riportiamo alcuni recenti provvedimenti.

Alleghiamo la locandina del convegno del 18 maggio 2010 sulla "nuova revocatoria delle rimesse bancarie" con il prof. Lino Guglielmucci ed il dott. Giuseppe Rebecca.

Tribunale di Udine 19 marzo 2010 - Concordato preventivo - Poteri di controllo del Tribunale e contenuto della relazione del professionista. dott. Alessandra BOTTAN Presidente dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore dott. Mimma GRISAFI Giudice

Qualora la relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma l. fall. si limiti ad affermare testualmente che : "...la contabilità del ricorrente, rilevatasi regolarmente tenuta ed intrinsecamente idonea a costituire parametro di raffronto in ordine alle premesse e alle deduzioni effettuate nel piano", senza alcuna analisi critica delle poste contabili e senza alcuna attestazione dei risconti contabili e documentali effettuati, anche in contraddittorio con i creditori, essa si risolve in una mera petizione di principio, come tale assolutamente non rispondente ai dettami della legge.

La relazione dell'esperto deve ritenersi insufficientemente motivata e in alcuni punti del tutto carente di motivazione, anche in merito alla fattibilità del piano, qualora non esamini la concreta realizzabilità dell'attivo indicato nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e quindi la concreta possibilità di pagamento dei creditori nella misura promessa, non analizzando in maniera critica l'esigibilità dei crediti , per lo più in contenzioso, e, per i beni immobili, basandosi su presunti valori di mercato, senza tuttavia allegare una stima giurata sull'effettivo valore di tali cespiti, ma solo delle offerte ferme di acquisto per alcuni immobili, con la conseguenza che il giudizio prognostico appare non logicamente motivato, sotto tutti i profili voluti dalla legge.

La relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma l. fall. assume una rilevanza fondamentale nell'economia della procedura di concordato preventivo, a fronte dei ridotti poteri di vaglio della fattibilità del piano, sotto il profilo del merito, riservati al Tribunale dalla novellata disciplina, a meno che non vengano proposte delle classi di creditori, atteso che il controllo del professionista previsto dall'art. 163 terzo comma, come elemento indispensabile della domanda è teso a favorire e sostituire il controllo del Tribunale, evitando che vengano proposti concordati palesemente illegittimi o inverosimili e mettendo i creditori in grado di esprimere un corretto giudizio sulla fattibilità e convenienza del piano.

 

Trib. Udine 5 marzo 2010 - Intermediazione finanziaria- Obbligazioni Lehman Brothers, rischio, inadeguatezza dell'operazione e danno.

Presidente dott. Francesco Venier Giudice estensore dott. Mimma Grisafi Giudice dott. Paolo Pettoello

Intermediazione finanziaria-Dovere informativo-Rischio.

Costituisce violazione del dovere dell'intermediario di fornire un'adeguata informazione il mancato avvertimento del cliente che l'investimento in obbligazioni di una società commerciale, quale la Lehman Brothers, comporta un rischio più elevato di perdita del capitale rispetto all'investimento in obbligazioni di uno Stato sovrano dell'Unione Europea, quali i BOT e i CCT emessi dallo Stato Italiano, in ragione della diversa natura dell'investimento.

Intermediazione finanziaria-Inadeguatezza dell'operazione-Profilo oggettivo e soggettivo.

L'inadeguatezza dell'operazione va valutata in relazione alla proporzione al rischio dell'investitore, nonché all'oggetto, alla tipologia ed alla dimensione dell'investimento. Costituisce operazione inadeguata sotto il profilo della dimensione quella che viola la regola della cd. diversificazione del portafoglio di investimento, concentrando pertanto una rilevante quota del portafoglio dell'investitore su titoli di un solo emittente. (L'inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni della banca americana Lehman Brothers, dal punto di vista dell'oggetto, poteva anche essere desunto, da un intermediario diligente, dalla circostanza che si era già verificato, alla data dell'acquisto, un improvviso rialzo dei tassi interbancari causato dalla c.d. crisi dei subprime.)

Intermediazione finanziaria-Dovere informativo-Inadeguatezza dell'operazione-Danno.

Qualora l'intermediario proceda nell'esecuzione dell'operazione inadeguata, senza aver ricevuto l'ordine per iscritto ovvero registrato su nastro magnetico o su altro supporto come prescrive l'art. 29 della delibera Consob 11522/98, egli si rende inadempiente rispetto all'obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte, l'informazione sui rischi cui si espone, venendo meno al dovere contrattuale di "comportarsi con diligenza..nei confronti dei clienti", ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.F, nonché dell'art. 28 del regolamento Consob 11522/98. A seconda che tale inadempimento si verifichi durante le trattative ovvero durante l'esecuzione del contratto, l'intermediario è obbligato a risarcire il danno da responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale (salva la risoluzione ove l'inadempimento sia di non scarsa importanza), mentre non si configura un vizio di validità del negozio.

Tribunale di Udine decreto del 26 febbraio 2010 - Privilegio ipotecario per le spese liquidate nel decreto ingiuntivo e per le spese di registrazione. dott. Alessandra Bottan presidente dott. Gianfranco Pellizzoni giudice rel. dott. Francesco Venier giudice Sia le spese liquidate in sentenza o nel decreto ingiuntivo, sia le spese di registrazione del titolo, possono essere collocate in via di prelazione ipotecaria, solo ove vi sia una corrispondente autonoma iscrizione sulla base del principio fissato dall'art. 2818 cod. civ. mentre le spese di iscrizione hanno collocazione ipotecaria ope legis ex art. 2855, primo comma, cod. civ.

Tribunale di Udine decreto del 26 febbraio 2010 - Concordato preventivo - Diritti dei creditori esclusi. - Determinazione delle modalità di liquidazione. dott. Alessandra Bottan Presidente dott. Gianfranco Pellizzoni giudice rel. dott. Francesco Venier giudice

I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione, ex art 176, secondo comma, l. fall., solamente nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze ( c. d. prova di resistenza), atteso che la decisione del giudice delegato, non pregiudica in alcun modo la pronunzia definitiva sulla sussistenza del credito stesso, che deve essere effettuata, sia in riferimento alla sussistenza, sia in riferimento alla sua entità e alla qualità, in sede di cognizione ordinaria, mancando nel concordato preventivo una fase di verifica dei crediti