In www.unijuris.it - voce Tribunale di Udine
Tribunale di Udine, 14 settembre 2021 – Pres. dott. Francesco Venier, rel. dott. Andrea Zuliani
Fallimento – Fondiario – Esecuzione individuale – Assegnazione – Provvisorietà.
Fallimento – Fondiario – Esecuzione individuale – Assegnazione – Provvisorietà – Restituzione – Azione del curatore – Giudizio ordinario.
Fallimento – Fondiario – Preferenza – Spese generali – Proporzionalità.
L’assegnazione delle somme da parte del giudice dell’esecuzione in sede di espropriazione fondiaria è meramente provvisoria, spettando al giudice della procedura concorsuale – nella quale i creditori fondiari sono tenuti ad insinuarsi al passivo – la decisione finale sulla spettanza di quelle somme.
Ove in sede di esecuzione individuale sia disposta l’assegnazione provvisoria al creditore fondiario, il curatore non ha l’onere di opporsi all’assegnazione provvisoria ex art. 512 c.p.c., ma deve agire in via ordinaria per la restituzione di quanto in ipotesi sia stato attribuito al creditore fondiario in eccedenza rispetto alla definitiva determinazione in sede concorsuale, sulla base di un provvedimento formale adottato in sede fallimentare e idoneo a divenire stabile ai sensi dell’art. 26 l. fall., quale può essere un progetto di riparto.
In sede di riparto fallimentare, il creditore ipotecario ha diritto a essere preferito ai creditori prededucibili, ma solo dopo che sia stata pagata – oltre alle spese riferibili all’immobile ipotecato o che rechino al creditore ipotecario “specifiche utilità” – anche una quota delle spese di carattere generale “secondo un criterio proporzionale” (art. 111-ter, comma 3°, legge fall.), residuale rispetto all’imputazione di spese specifiche o di specifica utilità, che implica – nel caso eccezionale in cui l’attivo liquidato sia pressoché integralmente riferibile alla vendita dei beni ipotecati – che tutte le spese di carattere generale devono essere pagate prima di pagare il creditore ipotecario, in coerenza con il fatto che anche quest’ultimo, una volta che il suo debitore sia dichiarato fallito, riceve dalla procedura concorsuale la generica, ma necessaria, utilità dell’accertamento del suo diritto e della relativa collocazione nel concorso di tutti i creditori sul patrimonio del debitore.
Tribunale di Udine, 17 settembre 2021 – Pres. dott. Francesco Venier, rel. dott. Andrea Zuliani
Fallimento – Presupposti – Consulente – Organizzazione aziendale.
Nella valutazione della fallibilità di un prestatore d’opera abituale, in particolare di un consulente aziendale, occorre innanzitutto accertare la sua qualifica di imprenditore e, quindi che egli utilizzi, per lo svolgimento della propria attività, un minimo imprescindibile di organizzazione aziendale (artt. 2082 e 2555 c.c.), sia pure caratterizzata dalla prevalenza del lavoro proprio dell’imprenditore (ed eventualmente dei componenti della sua famiglia) rispetto agli altri fattori della produzione. Per l’accertamento di tale requisito soggettivo non è rilevante il fatto che il debitore sia stato anche socio accomandatario di una s.a.s. e amministratore di una s.r.l., a meno che non si alleghi e non risulti che egli abbia assunto un ruolo anomalo di holder nell’ambito di un’unica attività commerciale svolta in diverse forme giuridiche soggettive.