Corte di Cassazione (4701/2021) – Concordato preventivo: il contratto concluso dal soggetto ammesso a quella procedura con uno dei suoi creditori non può considerarsi nullo anche se volto a violare la par condicio creditorum.

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Data di riferimento: 
22/02/2021

Corte di Cassazione, Sez, I civ., 22 febbraio 2021, n. 4701 -  Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Concordato preventivo - Contratto stipulato in pregiudizio dei creditori – Nullità – Esclusione – Fondamento -  Rimedi esperibili in tale ipotesi.

L'eventuale intento delle parti di recare pregiudizio ai terzi creditori, mediante accordi che violino la par condicio nell'ambito di procedure concorsuali, non integra la nullità del contratto, in quanto, a differenza dal contratto in frode alla legge, per il contratto in frode a terzi l'ordinamento allestisce altri rimedi, tra i quali l'inefficacia relativa o l'inopponibilità dell'atto ai creditori concorsuali; il motivo illecito che, se comune ad entrambe le parti e determinante per la stipulazione, comporta la nullità del contratto, si identifica infatti con una finalità vietata dall'ordinamento, perché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa,  onde l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l'invalidità del contratto in frode dei terzi, ai quali, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale [nello specifico, la Corte ha ritenuto che non si potesse considerare nullo il preliminare mediante il quale il soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo aveva promesso in vendita a uno dei suoi creditori, sotto condizione sospensiva dell'omologa del concordato,  tre suoi immobili a fronte di un corrispettivo da pagarsi in contanti solo in parte e per il residuo mediante cancellazione per compensazione del credito che il promissario acquirente vantava nei suoi confronti, anche se in tal modo quest'ultimo finiva con l'ottenere che il suo credito venisse soddisfatto integralmente a fronte della percentuale di soddisfazione del 65% offerta agli altri creditori]. (Pierluigi Ferrini– Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25786/CrisiImpresa?Contratto-in-frode-alla-legge-e-violazione-della-par-condicio-creditorum%3A-distinzione-e-rimedi#gsc.tab=0 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: