Trib. di Brescia - Investimento di denaro dei clienti a nome proprio e fallimento del promotore finanziario.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 08/03/2010 - 16:56
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Data di riferimento:
04/10/2008
Tribunale di Brescia, 4 ottobre 2008 - Est. Sabbadini.
Fallimento - Promotore finanziario - Organizzazione di mezzi e fine di lucro - Investimento a nome proprio di denaro dei clienti - Assoggettabilità a fallimento.
E' soggetto al fallimento il promotore finanziario che investa a nome proprio ed a fini di lucro il denaro ricevuto dai clienti mediante organizzazione di mezzi, sia pur di non rilevanti dimensioni, ed assumendo il rischio dell'iniziativa. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]