Tribunale di Reggio Emilia – Sovraindebitamento e proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012: accoglibilità in presenza di determinati presupposti di esclusione dalla liquidazione delle quote sociali intestate al debitore.
Tribunale di Reggio Emilia, 05 febbraio 2021 (data della pronuncia) – Giudice Niccolò Stanzani Maserati.
Sovraindebitamento - Procedura di liquidazione del patrimonio – Debitore – Titolarità del 50% delle quote di una società artigiana – Istanza di esclusione dal perimetro dei beni da liquidarsi - Accoglibilità – Fondamento - Valore di mercato delle quote pari a zero – Apporto fornito dal proponente solo in termini di lavoro prestato - Partecipazione costituente la sua unica fonte di reddito – Mantenimento suo e della famiglia - Conservazione necessaria della disponibilità di quel bene.
In sede di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, si deve considerare ammissibile la richiesta del soggetto sovraindebitato di esclusione, dal perimetro dei beni liquidabili, delle quote sociali di una s.r.l. a lui intestate, ove dalla perizia depositata risulti che il relativo valore, in caso di collocazione sul mercato, sarebbe pari a zero e ove risulti altresì che la capacità reddituale di detta società dipende unicamente dall'apporto dei soci (il debitori istante e il di lui fratello) in termini di lavoro prestato, con la conseguenza che l'eventuale liquidazione della quota del proponente, oltre come detto a non apportare alcuna utilità alla procedura, lo priverebbe dell'unica fonte di reddito di cui dispone, derivante appunto dai dividendi che egli ricava da tale partecipazione, reddito indispensabile a mantenere se stesso e la sua famiglia. Così si deve ritenere in quanto le quote sociali di quella s.r.l. si possono far rientrare tra le eccezioni di cui al sesto comma, lettera b) dell'art. 14 ter L. 3/2012, quali redditi da cui dipende il sostentamento del debitore, vieppiù in ragione del fatto che lo stesso si è, tra l'altro, impegnato a devolvere la quota eccedente l'importo mensile stabilito dal giudice a tal fine necessario, a favore dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)