Recenti provvedimenti del Tribunale di Udine.
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Trib. Udine, 19 febbraio 2010 - Interruzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento per estinzione della società ricorrente. Il procedimento previsto dall'art. 15 l.f. va interrotto nell'ipotesi in cui dopo il deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento la società ricorrente si estingua per cancellazione della stessa ex art. 2495 c.c. Per quanto attiene alle cause pendenti, la cancellazione delle società deve essere equiparata alla morte della persona fisica, con conseguente interruzione di tutti i processi in corso, secondo la regola dettata dall'art. 299 cpc ed eventuale riassunzione dei processi nei confronti dei soci o ad iniziativa di questi ultimi , nel caso di rapporti attivi, sulla base del principio enunziato dall'art. 303 cpc, che nel disciplinare la riassunzione fa generico riferimento a coloro che debbono costituirsi per proseguire il giudizio, non escludendo quindi anche la facoltà dei soci di riassumere il processo.
Tribunale di Udine, 19 febbraio 2010 - Legittimazione del fallito a richiedere la revoca del curatore ex art. 37 l.f. - Insussistenza Il fallito non è legittimato ad avanzare istanza di revoca del curatore ai sensi dell'art.37, primo comma, l. fall., essendo legittimati a richiedere tale provvedimento solamente il giudice delegato, il comitato dei creditori, o lo stesso Tribunale d'ufficio, di talché l'interesse del fallito viene tutelato indirettamente, potendo egli sollecitarne la revoca, ma non avendo un diritto soggettivo ad ottenere la sostituzione del curatore, sostituzione che può per contro essere richiesta anche dalla maggioranza dei creditori ammessi, conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 37 bis l. fall, che è stato introdotto con la riforma della legge fallimentare del 2006;