Tribunale di Forlì – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione che preveda la cessione ai creditori di una parte dello stipendio del debitore: sorte dei prelievi in corso per delegazione di pagamento e cessione del quinto.

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Data di riferimento: 
14/07/2020

Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. civile, 14 luglio 2020 (data della pronuncia) – Giud. Barbara Vacca.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Cessione ai creditori di parte dello stipendio – Delegazione di pagamento e cessione volontaria del quinto – Prelievi che già incidevano sulla retribuzione – Opponibilità futura alla procedura concordataria – Esclusione o limite temporale.

Con riferimento ad una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14 ter L. 3/2012, che preveda, tra l’altro, che il soddisfacimento dei creditori avvenga anche mediante cessione di parte dello stipendio del debitore sovraindebitato, si deve, ove lo stesso risulti già gravato da una delegazione di pagamento e da una cessione volontaria del quinto, ritenere che: quanto alla prima, i prelievi che comportava cessino a seguito dell’apertura di quella procedura, trattandosi di una mera modalità di pagamento di un credito che non può sopravvivervi; quanto alla seconda, invece, che i prelievi che ne derivano,  restino, previa verifica dell’opponibilità di quella cessione (data certa e notifica anteriore), effettuabili anche nel corso della procedura di cui sopra nei limiti del triennio, ai sensi degli artt. 2914 n. 2 e 2918 c.c., come avviene nella procedura fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24240.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sezione I, n. 19199 del 11 settembre 2014 https://www.unijuris.it/node/2382]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: