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Tribunale di Udine, decreto 27 gennaio 2020, Pres. Dott. Venier, rel. Dott. Zuliani.

Concordato preventivo e cooperative: classi e concreta utilità per i creditori, ammissibilità giuridica e fattibilità. 

Concordato preventivo – Cooperativa – Classi di creditori.

Concordato preventivo – Classi di creditori – Utilità economicamente valutabile – Prosecuzione del rapporto sociale mutualistico.

Concordato preventivo – Bene – Liquidazione – Esclusione – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Fattibilità economica – Sindacato del giudice.

 

Sotto il profilo dell’ammissibilità giuridica della proposta di concordato e con riferimento alla suddivisione del ceto creditorio in classi, devono ritenersi costituite in conformità al dettato normativo tre classi di creditori chirografari, l’una costituita dalle banche, l’altra costituita dai soci conferitori del loro prodotto nella cooperativa, l’ultima costituita dai restanti creditori chirografari, potendosi infatti ravvisare una omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.

 

Non è di ostacolo all’ammissibilità del concordato la circostanza che la proposta contempli una classe di creditori chirografari cui non viene promesso alcun pagamento, se al contempo è prevista un’utilità economicamente valutabile consistente - per la classe dei creditori chirografari costituita dai soci della cooperativa - nella possibilità (rectius nel diritto fondato sul perdurare del rapporto di società) di proseguire nella fruizione dei servizi accessori prestati dalla cooperativa e nelle utilità derivanti dal funzionamento virtuoso del rapporto mutualistico. [Il Tribunale sottolinea come anche il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, all’art. 84, 3° co., ult. per. faccia riferimento alla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali e non già di generici rapporti commerciali] 

 

E’ ammissibile la proposta di concordato preventivo in continuità che preveda che un immobile della società non sia liquidato, benchè non sia funzionale alla continuità, a condizione che nell’attestazione circa la funzionalità della continuità al maggior soddisfacimento dei creditori si tenga conto che l’alternativa liquidatoria consentirebbe anche di destinare ai creditori il ricavato di quel bene e a condizione altresì che l’imprenditore non possa liquidare il bene predetto al di fuori del concordato e disporre quindi del ricavato a prescindere dall’adempimento del concordato stesso e prima della scadenza dei termini previsti per l’adempimento. 

 

Il giudizio sulla fattibilità economica del concordato preventivo rientra nel perimetro di sindacabilità del giudice, il quale purtuttavia deve limitarsi ad accertare, in negativo, che il piano non sia “implausibile” o “totalmente implausibile”, restando invece di esclusiva competenza dei creditori valutare in positivo la fattibilità, quale grado di ragionevole certezza nelle previsioni poste a base della proposta. Ne deriva che il giudice deve dichiarare inammissibili soltanto quelle proposte di concordato basate su un piano implausibile, perché illogico e incompleto e come tale esterno al limite della ragionevolezza nella previsione dei possibili eventi futuri.