Corte di Cassazione (22385/2019) Legittimazione del curatore fallimentare a far valere la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto.
Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 2019, n. 22385. Pres. Genovese. Est. Dolmetta.
Nullità del contratto bancario non redatto per iscritto - Eccepibilità da parte del curatore - Sussistenza.
Il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto, in violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, perché il curatore ha la gestione del patrimonio fallimentare e la sua posizione di terzietà rispetto al fallito è prevista per assicurare una maggiore protezione della massa dei creditori, come confermato dall'art. 119, comma 4, del d.lgs. citato, che riconosce al curatore, in quanto soggetto che subentra nell'amministrazione dei beni del fallito, il diritto ad ottenere la documentazione inerente i rapporti bancari intrattenuti dal fallito con l'istituto di credito. (massima ufficiale)