Tribunale di Vicenza – Va escluso dal passivo il diritto al compenso dei componenti il collegio sindacale della fallita se ricorrono le circostanze che, ex art. 2399, I comma, lettera c) c.c., ne compromettano l'indipendenza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/06/2019

Tribunale di Vicenza, 11 giugno 2019 - Pres. Est. Giuseppe Limitone. 

Fallimento - Stato passivo - Componenti il collegio sindacale -  Diritto a compenso -  Mancato riconoscimento - Causa di incompatibilità  ex art. 2399, primo comma, lettera c) c.c. -  Sussistenza - Opposizione - Conflitto di interessi - Conferma  - Rigetto.

Va rigettata l'opposizione allo stato passivo proposta dai componenti il collegio sindacale della società fallita, cui sia stato non riconosciuto il diritto a compenso, che facciano parte  di uno studio professionale laddove ricorra, ai sensi dell'art. 2399, primo comma, lettera c) c.c., una causa di incompabilità per essere alcuni suoi soci, o suoi componenti associati, legati alla società controllata o alle società che la controllano o a quelle soggette a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; ciò in particolare se i guadagni del professionista collaboratore della fallita siano superiori a quelli del  professionista sindaco, ma altresì, pur se tale prevalenza non si verifichi, se lo studio abbia una struttura ridotta o ricorrano altre concrete circostanze che comportino che sussista una congruità o intercambiabilità lavorativa e di interessi tra i suoi componenti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22533/Deontologia

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: