Tribunale di Vicenza – Va escluso dal passivo il diritto al compenso dei componenti il collegio sindacale della fallita se ricorrono le circostanze che, ex art. 2399, I comma, lettera c) c.c., ne compromettano l'indipendenza.
Tribunale di Vicenza, 11 giugno 2019 - Pres. Est. Giuseppe Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Componenti il collegio sindacale - Diritto a compenso - Mancato riconoscimento - Causa di incompatibilità ex art. 2399, primo comma, lettera c) c.c. - Sussistenza - Opposizione - Conflitto di interessi - Conferma - Rigetto.
Va rigettata l'opposizione allo stato passivo proposta dai componenti il collegio sindacale della società fallita, cui sia stato non riconosciuto il diritto a compenso, che facciano parte di uno studio professionale laddove ricorra, ai sensi dell'art. 2399, primo comma, lettera c) c.c., una causa di incompabilità per essere alcuni suoi soci, o suoi componenti associati, legati alla società controllata o alle società che la controllano o a quelle soggette a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; ciò in particolare se i guadagni del professionista collaboratore della fallita siano superiori a quelli del professionista sindaco, ma altresì, pur se tale prevalenza non si verifichi, se lo studio abbia una struttura ridotta o ricorrano altre concrete circostanze che comportino che sussista una congruità o intercambiabilità lavorativa e di interessi tra i suoi componenti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)