In G.U. il CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6 il DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  in  attuazione  della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Ai sensi dell'art. 389 del predetto Codice:

Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  diciotto  mesi dalla data della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  salvo quanto previsto al comma 2.     

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,  364,  366, 375, 377, 378, 379,  385,  386,  387  e  388  entrano  in  vigore  il trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta Ufficiale del presente decreto.     

3. Le disposizioni di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come  modificati  dagli  articoli 385 e  386  del  presente  codice,  si  applicano  anche  nelle  more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis,  e  4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e  il  contenuto  della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

 

Ai sensi dell'art. 390 del predetto Codice:

Disciplina transitoria

 1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento  e  le  proposte  di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione  degli  accordi di ristrutturazione, per l'apertura del  concordato  preventivo,  per l'accertamento dello stato di insolvenza  delle  imprese  soggette  a liquidazione coatta amministrativa  e  le  domande  di  accesso  alle procedure  di  composizione   della   crisi   da   sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.     

2. Le procedure di fallimento e le  altre  procedure  di  cui  al comma 1, pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, nonche' le procedure aperte a seguito della definizione  dei ricorsi e delle domande  di  cui  al  medesimo  comma  sono  definite secondo le disposizioni del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.     

3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai  commi  1  e  2, sono commessi i fatti puniti dalle  disposizioni  penali  del  titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della  sezione terza del capo II della legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  ai  medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.

Struttura: