Tribunale di Treviso – Fallimento: presupposti per la sostituzione dei membri del comitato dei creditori e possibile impugnazione delle delibere dello stesso.

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Data di riferimento: 
19/03/2015

Tribunale di Treviso, Sez II civ., 19 marzo 2015 – Pres. Rel.Caterina Passarelli, Giud. Alberto Valle e Elena Rossi.

Fallimento – Giudice Delegato - Comitato dei creditori – Sostituzione dei componenti – Presupposto necessario – Impugnabilità delle delibere.

Non integra una sufficiente ragione perché il giudice delegato possa ai sensi dell'art. 40 L.F.  addivenire alla sostituzione dei componenti del comitato dei creditori il mero timore di un possibile conflitto d'interessi in quanto risulta necessaria a tal fine l'esistenza di un pregiudizio attuale e certo agli interessi della massa dei creditori. In ogni caso è pur sempre consentita alla parte interessata l'impugnazione ex art. 36 L.F. della delibera assunta dal comitato con concreto pregiudizio della massa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19899.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: