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Tribunale di Udine, 11 giugno 2018 - dott.  Gianmarco Calienno - Sospensione della vendita da parte del Giudice Delegato ex art. 108 l.f.

L’ammissibilità dell’istanza di cui all’art.108, 1° comma, 2° periodo, LF [sospensione da parte del G.D. della vendita, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, proposta entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato] è subordinata alla deduzione da parte dell’istante di idonee allegazioni, anche asseverate in via presuntiva, che inducano a convincere il giudice delegato di comportamenti “illegittimi”, ad esempio, del curatore, degli ausiliari, dei terzi offerenti e dello stesso fallito, che abbiano avuto una diretta ricaduta sull’accettazione di un’offerta ad un prezzo che si rivela in realtà “ingiusto”, tanto che una volta sospesa la vendita in corso la liquidazione potrebbe concludersi con una realizzazione economica più adeguata ad un presumibile corretto valore di mercato.

Quand’anche si ritenga che il potere di sospensione di cui al 2° periodo del 1° comma dell’art.108 LF possa esercitarsi anche in presenza di mere valutazioni “oggettive” sul prezzo offerto ne deriva, allora, che, pena vanificare l’utilità di tutto il sistema di controllo sull’attività di liquidazione del curatore - che la svolge sotto la vigilanza del comitato dei creditori- e pena sacrificare le aspettative legittime di stipulazione da parte dell’aggiudicatario all’esito di una legittima procedura competitiva - con significative ripercussioni in ottica di sistema sull’efficacia generale delle vendite fallimentari ed esecutive in genere - occorre necessariamente ancorare lo scrutinio sulla questione dell’eventuale notevole inferiorità del prezzo offerto a criteri che lo stesso legislatore adotta in caso analoghi. In quest’ottica, sono valorizzabili il riferimento all’aumento minimo del 20% del prezzo di aggiudicazione provvisoria di cui all’art.584 c.p.c. oppure il rilancio minimo del 10% per la sospensione ad opera del curatore ai sensi del quarto comma dell’art.107 LF.