Tribunale di Udine - Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. - Onere della prova - Potere d'ufficio del tribunale.

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Data di riferimento: 
29/07/2009

Istruttoria prefallimentare - Dimostrazione della sussistenza dei requisiti dell'art.1-  Onere della prova - Potere d'ufficio del Tribunale.

L'art. 1, co.2, L.fall. nella parte in cui afferma che "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma i quali *dimostrino* il possesso congiunto" dei requisiti ivi previsti non impone un onere della prova ( ai sensi dell'art. 2697 c.c.) in capo agli imprenditori stessi. E' infatti potere del tribunale indagare sempre d'ufficio sulla sussistenza dei requisiti da cui dipende l'assoggettamento dell'imprenditore alle procedure concorsuali.

Il termine "dimostrino" è da intendersi esclusivamente come indice legislativo atto a chiarire che l'onere probatorio non deve mai gravare sul creditore, ovvero come criterio per risolvere casi dubbi. Un'interpretazione letterale, che facesse gravare rigidamente l'onere della prova sull'imprenditore, contrasterebbe con la ratio della riforma, la quale ha ritenuto d'interesse generale evitare il dispendio di risorse e mezzi per procedure di minima consistenza economica e di nessun interesse per i creditori. Lasciare la scelta circa la propria fallibilità all'imprenditore stesso ( cui basterebbe non produrre prove) sarebbe viziata da irragionevolezza (considerando inoltre che l'istituto dell'esdebitazione potrebbe così doversi applicare anche a soggetti che non sono fallibili). (FG)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]