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Art. 2751 bis c.c. - Privilegio del professionista anche per cassa previdenziale e rivalsa IVA.
La Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, al comma 474 dispone che: "all'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: « le retribuzioni dei professionisti » sono inserite le seguenti: « , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, »".
L'art. 2751 bis, così modificato, recita: "Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: [omissis] 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione; [omissis]"
Pertanto, per effetto di tale modifica legislativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, non solo le retribuzioni, ma anche il credito da rivalsa IVA e il credito relativo al contributo integrativo della cassa di previdenza e assistenza sono privilegiati ex art. 2751 bis n. 2.