Tribunale di Padova – Fallimento e integrazione dei poteri del curatore: termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione qualora pronunciato dal G.D ex art. 41 IV co l.fall.

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Data di riferimento: 
26/10/2017

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 26 ottobre 2017 – Pres. Rel. Maria Antonia Maiolino, Giud. Manuela Elburgo e Caterina Zambotto.

Fallimento -  Integrazione dei poteri del curatore – Autorizzazione – Comitato dei creditori non ancora nominato – Pronuncia in surrogazione da parte del G.D. – Proposizione di un eventuale reclamo – Modalità e termini previsti dall’art. 36 L.F. - Disciplina applicabile.

Nel caso in cui, in sede di autorizzazione al curatore al compimento degli atti previsti dall’ art. 35 L.F., il Giudice Delegato, ai sensi dell’art. 41, quarto comma. L.F., si pronunci in luogo del comitato dei creditori in quanto non ancor nominato, si deve ritenere  che il corretto reclamo, eventualmente  proponibile  avverso quel provvedimento, sia quello previsto dall’art. 36 L.F. e non quello ex art. 26 L.F. e ciò in quanto i due rimedi hanno motivi diversi che li giustificano, stante che quello nei confronti delle autorizzazioni del comitato è ammesso solo per violazione di legge, ed altresì in quanto tale limite di proponibilità non può ritenersi giustificato unicamente laddove l’autorizzazione sia pronunciata dal comitato e non anche se sia pronunciata in surrogazione dal G.D. Ne consegue che diversi siano anche i termini applicabili agli stessi, rispettivamente di otto e   dieci giorni, termini che si devo considerare in entrambe le ipotesi perentori stante la loro natura impugnatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Padova%205.10.2017_0.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: