Trib. Santa Maria Capua Vetere - Fallimento - Dichiarazione - Società a partecipazione pubblica - Esclusione.

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Data di riferimento: 
09/01/2009

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Fall., decr. 9 gennaio 2009 - Pres. Di Nosse - Rel. D'Angiolella

Ai fini della qualificazione di un soggetto come pubblico o privato si deve dare prevalenza alla sostanza rispetto alla forma giuridica e, pertanto, in presenza di determinati indici sintomatici, é possibile riconoscere natura pubblica anche a società per azioni formalmente private. Ne discende che, in applicazione dell'art. 1 primo comma l.fall., deve ritenersi non assoggettata alla normativa fallimentare la società a partecipazione pubblica avente natura formalmente privata, ma sostanzialmente pubblica (nella fattispecie, gli indici della natura sostanzialmente pubblica della società sono stati ravvisati nelle limitazioni statutarie all'autonomia degli organi societari, nella esclusiva titolarità pubblica del capitale sociale, nella ingerenza nella nomina degli amministratori da parte di organi promananti direttamente dalòla Stato e nella erogazione da parte dello Stato di risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la raccolta differenziata).

(Provvedimento, titolo e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il fallimento e le altre procedure concorsuali". Editore IPSOA - Milano.

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]