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Tribunale di Udine, 11 settembre 2017 – Giudice Delegato dott. Andrea Zuliani.
Fallimento ed esercizio del diritto di recesso dal contratto d’affitto d’azienda: criteri di determinazione dell’equo indennizzo da parte del giudice delegato e questioni processuali.
In caso di recesso dal contratto di affitto d’azienda ex art. 79 l.f., la determinazione dell’equo indennizzo è potere attribuito al giudice delegato, che lo esercita – su richiesta del terzo contraente o dello stesso curatore – nel caso di “dissenso tra le parti” che abbia ad oggetto soltanto la sua quantificazione. Una domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. legge fall. può rendersi necessaria solo nell’ipotesi in cui il curatore contesti la sussistenza stessa del diritto all’indennizzo vantato dal contraente in bonis.
In caso di recesso dal contratto di affitto d’azienda ex art. 79 l.f., la contestazione della legittimità del recesso del curatore da parte del contraente in bonis non è d’ostacolo al provvedimento di determinazione dell’equo indennizzo, in quanto l’effettivo pagamento può ben essere posticipato e condizionato alla definitiva certezza della presupposta situazione di diritto, derivante dal passaggio in giudicato del provvedimento inerente la contestazione stessa.
In caso di recesso dal contratto di affitto d’azienda ex art. 79 l.f., normalmente l’obbligo di pagare l’equo indennizzo, in quanto conseguenza del legittimo esercizio del diritto di recesso, non può che essere un obbligo mitigato, rispetto all’obbligo di risarcire il danno da inadempimento, perché altrimenti non vi sarebbe alcuna distinzione di effetti tra fatto illecito e atto lecito, il che rappresenterebbe, di per sé, un’iniquità. [Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che non meritasse alcun indennizzo il pregiudizio cui era andata incontro l’affittuaria in ragione dell’anomalo pagamento anticipato di quasi 15 annualità dei canoni, sia perché lo stesso risarcimento del danno non spetta al danneggiato che avrebbe potuto evitarlo “usando l’ordinaria diligenza” (art. 1227, comma 2°, c.c.), sia perché, diversamente opinando, si attribuirebbe all’affittuario il diritto alla restituzione in prededuzione di una sorta di finanziamento accordato, al di fuori di ogni controllo, all’imprenditore poi fallito (mentre è noto da quali e quante cautele è circondata una siffatta possibilità nell’ambito della disciplina del concordato preventivo: artt. 182-quater e 182-quinquies legge fall.); il giudice ha precisato altresì che esulava dal thema decidendum qualsiasi considerazione sull’eventuale insinuazione al passivo del credito di natura concorsuale per la restituzione di quanto, alla luce della durata del rapporto più breve del previsto, risultasse indebitamente pagato alla società poi fallita]