TRIBUNALE DI MILANO - IL PRIVILEGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO

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Data di riferimento: 
02/01/2008

Lo svolgimento in forma associata della professione legale che, se svolta individualmente, avrebbe diritto al privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., non da diritto al predetto privilegio in quanto mentre l'attività individuale é connaturata dall'assenza di quell'insieme di risorse personali e di beni strumentali che afferiscono all'associazione professionale, quest'ultima presenta invece il vantaggio di garantire ai suoi membri la collaborazione reciproca, la suddivisione dei rischi e degli oneri, la messa in comune del patrimonio, sia materiale che intellettuale, di modo che l'organismo collettivo appare sicuramente dotato di maggiore efficienza, stabilità, redditività. 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]