In www.unijuris.it – Sezione: Tribunale di Udine
Tribunale di Udine, 28 febbraio 2017, pres. dott.ssa Anna Maria Antonini, rel. dott. Andrea Zuliani
Concordato preventivo – Omologazione – Decreto di fissazione di udienza – Notifica – Creditori dissenzienti.
Concordato preventivo – Affitto c.d. ponte – Cessione dell’azienda affittata – Continuità aziendale – Configurabilità.
Concordato preventivo – Omologazione – Azioni di responsabilità – Esclusione – Legittimazione autonoma dei creditori – Sussistenza.
Il decreto di fissazione dell’udienza di omologazione del concordato preventivo deve essere notificato direttamente e personalmente solo ai creditori dissenzienti, mentre per i creditori che non hanno espresso alcun voto è sufficiente la pubblicazione a norma dell’art. 17 l.f.
Deve essere qualificato come “concordato con continuità aziendale” il concordato che preveda una c.d. continuità indiretta oppure che sia “misto”, come nel caso in cui il piano contempli la cessione dell’azienda in attività, quand’anche a seguito di affitto c.d. ponte. Spetta al Tribunale, sul punto, unicamente la verifica che la conservazione della realtà aziendale operativa non sia del tutto marginale ovvero meramente di facciata, cioè di scarsa importanza.
L’omologazione di un concordato preventivo il cui piano non preveda l’esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali non inficia il diritto dei singoli creditori di esercitare le azioni che la legge attribuisce loro direttamente contro i medesimi organi.