Corte di Cassazione - Azione di responsabilità esercitata dal curatore, prescrizione e presupposti per la determinazione del danno nella differenza tra attivo e passivo.
Cassazione civile, sez. I 3 gennaio 2017, n. 38 - Pres. Dogliotti - Est. Falabella.
Fallimento – Azione di responsabilità – Prescrizione – Insufficienza patrimonio aziendale - Decorrenza – Prova a carico dell’eccepente - Necessità
Fallimento – Azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. –Determinazione del danno – Differenza tra attivo e passivo – Presupposti di applicabilità
Poiché l’azione di responsabilità proposta dai creditori sociali ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e può essere anche anteriore alla data di apertura della procedura concorsuale, l’onere di provare che l’insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava su colui che eccepisce la prescrizione e non può essere assolto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, secondo cui l’insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della messa in liquidazione della società. (Nel caso di specie la Corte d’Appello di Napoli aveva evidenziato che non era nemmeno provato il momento anteriore all’apertura della procedura concorsuale, in cui la situazione di incapienza era venuta ad esistenza). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Nell’ipotesi in cui la curatela abbia promosso azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti di amministratori (per non aver ottemperato all’ordine di deposito delle scritture contabili, non aver redatto alcuni bilanci, non aver posto in essere iniziative a salvaguardia del patrimonio sociale, non aver richiesto ai soci il versamento del capitale da essi inizialmente sottoscritto) e dei sindaci (per aver omesso i dovuti controlli sull’amministrazione dell’impresa) la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica la determinazione e liquidazione del danno risarcibile in misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti. (Principio di diritto)