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Tribunale di Udine - 14 novembre 2016 - dott. A. Zuliani.
Sospensione della vendita: poteri del curatore e del G.D.
Con l’informazione al giudice delegato (e al comitato dei creditori) degli esiti della procedura di vendita mediante il deposito in cancelleria, il curatore si spoglia del potere di sospendere la vendita attribuitogli dall’art. 107, comma 4° (e sarebbe opportuno che nell’avviso di vendita egli esplicitasse il tempo di attesa che si riserva tra l’aggiudicazione provvisoria e il deposito della documentazione in cancelleria), essendo ormai soltanto il giudice delegato a poter impedire il perfezionamento della vendita, decidendo su eventuali tempestive istanze dei soggetti legittimati, “quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto” (fermo il diverso e più generale potere del giudice delegato, sempre su istanza, di “sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi”, di cui alla prima parte del medesimo art. 108, comma 1°, potere che non è soggetto a termini, se non a quello – implicito nel termine “sospendere” – dell’effettivo perfezionamento della vendita). [Nel caso di specie il Giudice delegato ha accolto il reclamo ex art. 36 proposto dalle aggiudicatrici provvisorie contro l’atto di sospensione della vendita del curatore, effettuato dopo l’avvenuta comunicazione agli organi fallimenti dell’esito della vendita stessa]