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Tribunale di Udine, 30 settembre 2016 – Pres. dott. F. Venier, rel. dott. A. Zuliani
Compensazione delle spese per la procedura prefallimentare.
Nell’ipotesi in cui sia rigettata l’istanza di fallimento in ragione della non fallibilità del debitore, essendo quest’ultimo rimasto al di sotto delle soglie di cui all’art. 1 l.f. negli ultimi tre anni, devono essere compensate le spese della procedura prefallimentare, non potendosi invero, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., condannare il creditore soccombente posto che sarebbe del tutto iniquo gravare delle spese di controparte il creditore che – dopo avere ottenuto titolo esecutivo e avere inutilmente tentato la via dell’esecuzione individuale – propone l’istanza di fallimento lasciando al debitore di assolvere l’onere di provare di avere i requisiti soggettivi di non fallibilità, ciò a maggior ragione – nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 92 c.p.c. – nel caso in cui la resistente abbia reso impossibile al ricorrente una preventiva verifica dei requisiti soggettivi di fallibilità non avendo depositato tempestivamente i bilanci di esercizio al registro delle imprese.